Sez. U, Sentenza n. 6084 del 15/11/1982 (Rv. 423770 - 01)
CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - GIURISDIZIONE DELLA CORTE - PENSIONI ORDINARIE - IN GENERE - PROCEDIMENTO IN GENERE - DECISIONI - IN GENERE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA SUI PROVVEDIMENTI INERENTI AL DIRITTO, ALLA MISURA ED ALLA DECORRENZA DELLA PENSIONE DEI PUBBLICI DIPENDENTI - DELIBAZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI INTERVENUTI NEL PREGRESSO RAPPORTO DI IMPIEGO - POTERE DOVERE DELLA CORTE - DECISIONE IN VIA INCIDENTALE SULLA LEGITTIMITÀ DI DETTI ATTI - DIVIETO - INOSSERVANZA - DEDUZIONE CON RICORSO ALLE SEZIONI UNITE DELLA CORTE DI CASSAZIONE - AMMISSIBILITÀ.*
CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - GIURISDIZIONE DELLA CORTE - PENSIONI ORDINARIE - IN GENERE - PROCEDIMENTO IN GENERE - DECISIONI - IN GENERE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA SUI PROVVEDIMENTI INERENTI AL DIRITTO, ALLA MISURA ED ALLA DECORRENZA DELLA PENSIONE DEI PUBBLICI DIPENDENTI - DELIBAZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI INTERVENUTI NEL PREGRESSO RAPPORTO DI IMPIEGO - POTERE DOVERE DELLA CORTE - DECISIONE IN VIA INCIDENTALE SULLA LEGITTIMITÀ DI DETTI ATTI - DIVIETO - INOSSERVANZA - DEDUZIONE CON RICORSO ALLE SEZIONI UNITE DELLA CORTE DI CASSAZIONE - AMMISSIBILITÀ.*
La Corte dei conti, in Sede di giurisdizione esclusiva sui provvedimenti inerenti al diritto, alla misura ed alla decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti (nonché degli altri assegni che ne costituiscono parte integrante), ha il potere dovere di delibare gli Atti amministrativi intervenuti nel pregresso rapporto d'impiego, inerenti allo "status" del dipendente ed al suo trattamento economico, al fine di stabilirne la Rilevanza sul trattamento di quiescenza, ma non può decidere, neppure in via incidentale, sulla legittimità di detti Atti, trattandosi di questione pregiudiziale che è devoluta alla giurisdizione del giudice del rapporto d'impiego, ove gli Atti medesimi siano ancora impugnabili, e che resta preclusa, quando essi siano divenuti definitivi in conseguenza di mancata impugnazione (o di giudicato). L'inosservanza da parte della Corte dei conti del suddetto divieto, in quanto attinente ai limiti esterni delle sue attribuzioni giurisdizionali, è denunciabile con ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. (V 3/81, mass n 410384; (V 429/72, mass n 356345; (V 1651/70, mass n 347582).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 13 CORTE COST., Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 62, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)