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Sez. 1, Sentenza n. 45659 del 13/11/2015 Cc. (dep. 17/11/2015) Rv. 265168 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI | "Periculum libertatis" - Parametri di valutazione - Legge n. 47 del 2015 - Gravità del titolo di reato - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2015-11-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/265168-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI

In tema di misure cautelari, il divieto previsto dall'art. 274, comma primo, lett. b) e c), cod. proc. pen., come modificato dalla l. n. 47 del 2015, non consente di desumere il pericolo di fuga e/o di recidiva dalla astratta gravità del titolo del reato per il quale si procede, ma non osta alla considerazione della concreta condotta perpetrata, in rapporto al contenuto e alle circostanze fattuali che la connotano.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 com. 1 lett. C CORTE COST., Legge 16/04/2015 num. 47

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)