Sez. 4, Sentenza n. 5700 del 02/02/2016 Cc. (dep. 11/02/2016) Rv. 265949 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI | Richiesta di sostituzione di misura cautelare - Pericolo di recidiva - Parametri di valutazione - Legge n. 47 del 2015 - Tempo trascorso - Rilevanza - Limiti - Valutazione complessiva della vicenda cautelare - Necessità - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI
In tema di richiesta di sostituzione di misura cautelare, anche a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 16 aprile 2015, n. 47 del 2015, ai fini della valutazione della attualità del pericolo di reiterazione di reati non è sufficiente fare riferimento al tempo trascorso dal fatto contestato dovendosi altresì valutare le peculiarità dell'intera vicenda cautelare. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto persistente il pericolo di recidiva in considerazione delle gravi e numerose fattispecie criminose contestate a fronte dell'assenza di elementi idonei a mutare il quadro cautelare).
Riferimenti normativi: Legge 16/04/2015 num. 47, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 com. 1 lett. C CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)