Sez. 6, Sentenza n. 10529 del 20/05/1986 Ud. (dep. 07/10/1986) Rv. 173877 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - PECULATO - IN GENERE - POSSESSO PER RAGIONE DI UFFICIO O SERVIZIO - ESTREMI.*
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - PECULATO - IN GENERE - POSSESSO PER RAGIONE DI UFFICIO O SERVIZIO - ESTREMI.*
Il possesso indispensabile per la configurazione del delitto di peculato ha una portata molto più ampia di quella propria del possesso definito, ai fini privatistici, dall'art. 1140 cod. civ.. non è, infatti, necessario, a norma dell'art. 314 cod. pen., che il pubblico ufficiale abbia la materiale detenzione o la disponibilità diretta ed immediata della cosa o del denaro di cui si appropria o che distrae, ma, a sostanziare l'elemento del possesso, è sufficiente che egli abbia la disponibilità giuridica di tali beni, ancorché materialmente custoditi da altri, ossia la possibilità di disporne mediante un atto o un fatto rientrante nella Competenza dell'ufficio di cui sia investito. (V mass n 160784; (V mass n 152038; (Conf mass n 157947).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 314 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1140
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)