Sez. 1, Sentenza n. 1013 del 09/06/1981 Cc. (dep. 04/07/1981) Rv. 149666 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - FOGLIO DI VIA OBBLIGATORIO - CONTRAVVENZIONE - ARRESTO IN FLAGRANZA - LEGITTIMITÀ.*
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - FOGLIO DI VIA OBBLIGATORIO - CONTRAVVENZIONE - ARRESTO IN FLAGRANZA - LEGITTIMITÀ.*
La nuova disciplina del rimpatrio contenuta nell'art. 2 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, pur avendo abrogato quella precedente risultante dall'art. 157 T.U.L.P.S., nulla ha innovato per quanto riguarda le norme processuali attinenti all'arresto in flagranza del contravventore, da considerarsi pertanto tuttora legittimo secondo quanto stabilito dall'art. 220 del medesimo T.U. (Conf. Mass. N. 136234; (Conf. Mass. N. 134402; (Conf. Mass. N. 134393; (Conf. Mass. N. 134392).*
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 2 CORTE COST., Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 157 CORTE COST., Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 163 CORTE COST., Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 220 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)