Sez. 1, Ordinanza n. 838 del 04/05/1976 Cc. (dep. 24/09/1976) Rv. 134393 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - FOGLIO DI VIA OBBLIGATORIO - INOSSERVANZA - OBBLIGATORIETA DELL'ARRESTO IN FLAGRANZA.*
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - FOGLIO DI VIA OBBLIGATORIO - INOSSERVANZA - OBBLIGATORIETA DELL'ARRESTO IN FLAGRANZA.*
L'art 2 della legge 27 dicembre 1956, n 1423 non ha abrogato l'art 220 TULPS, il quale fa Obbligo di procedere all'arresto in flagranza per i reati ivi indicati. Fra questi reati va annoverata la contravvenzione all'art 157 TULPS, ma il fatto che la relativa ipotesi sia attualmente corrispondente al reato previsto dall'art 2 della legge n 1423 del 1956 non esclude affatto che la norma processuale di cui all'art 220 citato debba applicarsi tuttora.*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 157 CORTE COST., Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 220 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)