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Sez. 3, Sentenza n. 1503 del 16/06/1962 (Rv. 252397 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - PROVVEDIMENTI DI RIUNIONE, SEPARAZIONE E SOSPENSIONE DI CAUSE - CAUSE PENDENTI DINANZI ALLO STESSO GIUDICE - ISTANZA DI RIUNIONE - PROVVEDIMENTO - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - INAMMISSIBILITA - RECLAMO AL CAPO DELL'UFFICIO.*
Stato
decisa il 1962-06-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/252397-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - PROVVEDIMENTI DI RIUNIONE, SEPARAZIONE E SOSPENSIONE DI CAUSE - CAUSE PENDENTI DINANZI ALLO STESSO GIUDICE - ISTANZA DI RIUNIONE - PROVVEDIMENTO - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - INAMMISSIBILITA - RECLAMO AL CAPO DELL'UFFICIO.*

Il provvedimento del giudice, che accoglie o rigetta l'istanza di riunione delle cause pendenti dinanzi allo stesso giudice ovvero a diverse Sezioni dello stesso giudice, costituisce un atto processuale di carattere meramente preparatorio che non ha contenuto di decisione sulla Competenza ed al quale non sono, quindi, applicabili le norme dettate dagli artt 42 e segg cod proc civ per il regolamento di Competenza. Contro tale procedimento potra eventualmente proporsi reclamo al capo dell'ufficio.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 273, Cod. Proc. Civ. art. 274 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)