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Sez. 2, Sentenza n. 4695 del 12/05/1999 (Rv. 526222 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI CAUSA | Pendenza di cause connesse davanti a giudici diversi dello stesso ufficio - Violazione del dovere di riferirne al capo dell'ufficio - Nullità (o vizio di incompetenza) della sentenza - Esclusione - Fattispecie relativa a ufficio del giudice di pace.
Stato
decisa il 1999-05-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/526222-01

PROCEDIMENTO CIVILE - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI CAUSA

La violazione dell'art. 274, secondo comma, relativo al dovere del giudice incaricato della trattazione di una causa (nella specie, giudice di pace), di riferire al capo dell'ufficio in caso di connessione della stessa causa con altra causa pendente davanti ad un diverso giudice dello stesso ufficio, è inidonea a determinare la nullità della sentenza (e così pure a porre problemi di competenza), in quanto relativa ad una norma attinente al mero ordine interno, ad uno stesso ufficio giudiziario, di trattazione delle cause e non ad una fase dell'"iter" formativo del convincimento del giudice.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 274 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)