Sez. 6, Sentenza n. 24616 del 21/03/2023 Cc. (dep. 07/06/2023) Rv. 284789 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO | Presupposti per la cautela penale - Adozione misure prevenzione reali - Autonomia delle rispettive valutazioni - Sussistenza - Accertamento in sede penale - Rilevanza del giudizio di prevenzione.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO
L'autonomia dei presupposti della cautela penale rispetto a quelli dell'adozione delle misure di prevenzione, anche patrimoniali, presuppone una specifica valutazione di queste ultime, rispetto alle quali l'accertamento penale può fungere da mero accertamento in fatto, ferma la necessità che il giudizio in tema di pericolosità sia compiuto dal giudice della prevenzione, senza possibilità di affidarsi ad un meccanismo di automatico riconoscimento della pericolosità ritenuta in sede cautelare penale.
Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 24 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 16 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 18, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 1 com. 1 lett. B CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)