Sez. 2, Sentenza n. 11846 del 19/01/2018 Cc. (dep. 15/03/2018) Rv. 272496 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO | Giudizio di pericolosità - Fatti accertati nel corso di un procedimento penale non definito con sentenza di condanna - Autonoma utilizzabilità per la verifica della pericolosità del proposto - Possibilità - Condizioni - Sentenza irrevocabile di assoluzione - Esclusione - Ragioni - Sentenza di prosciogliemnto per intervenuta prescrizione - Possibilità - Condizioni.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO
In sede di verifica della pericolosità del soggetto proposto per l'applicazione di una misura di prevenzione ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a) e b), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, il giudice della prevenzione può ricostruire in via autonoma la rilevanza penale dei fatti accertati in sede penale che non abbiano dato luogo ad una sentenza di condanna a condizione che non sia stata emessa una sentenza irrevocabile di assoluzione in quanto la negazione penale di un fatto impedisce di assumerlo come elemento indiziante ai fini del giudizio di pericolosità; ne consegue che detto potere di autonoma valutazione sussiste anche nel caso di emissione di una sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione purché il fatto risulti delineato con sufficiente chiarezza o sia comunque ricavabile in via autonoma dagli atti.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 1 com. 1 lett. A CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 1 com. 1 lett. B CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 6 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)