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Sez. 1, Sentenza n. 22563 del 19/01/2015 Cc. (dep. 28/05/2015) Rv. 263775 - 01

INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - DIFENSORE | Atti cui il difensore ha diritto di assistere, senza preavviso - Obblighi della polizia giudiziaria.
Stato
decisa il 2015-01-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/263775-01

INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - DIFENSORE

La polizia giudiziaria, quando procede, d'iniziativa, al compimento di taluna delle attività alle quali, a norma dell'art. 356 cod. proc. pen., ha diritto di assistere, senza preavviso, il difensore della persona sottoposta a indagini, non ha, a differenza di quanto è previsto dall'art. 365 cod. proc. pen. per il caso di perquisizioni e sequestri cui proceda il pubblico ministero, l'obbligo di chiedere alla detta persona se sia o meno assistita da un difensore e di provvedere, in caso negativo, alla designazione di un difensore d'ufficio, ma ha soltanto l'obbligo, previsto dall'art. 114 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, di avvisare la persona sottoposta a indagini, se presente, della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 356, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 365, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 114

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)