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Sez. 3, Sentenza n. 40530 del 05/05/2015 Cc. (dep. 09/10/2015) Rv. 264827 - 01

INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITÀ DEL PUBBLICO MINISTERO - DIFENSORE - ATTI CUI HA DIRITTO DI ASSISTERE - AVVISO | Sequestro probatorio - Facoltà di farsi assistere da un difensore - Avviso all'indagato - Esecuzione di iniziativa della polizia giudiziaria - Necessità - Esecuzione su delega del pubblico ministero - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2015-05-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/264827-01

INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITÀ DEL PUBBLICO MINISTERO - DIFENSORE - ATTI CUI HA DIRITTO DI ASSISTERE - AVVISO

In tema di sequestro probatorio, l'obbligo di dare avviso all'indagato della facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia, ai sensi dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen., sussiste solo in caso di sequestro eseguito su iniziativa della polizia giudiziaria e non anche in caso di sequestro delegato dal pubblico ministero, trattandosi di soggetto inserito nell'ambito dell'ordinamento giudiziario e dotato di ampie garanzie di indipendenza ai sensi dell'art. 107 Cost.

Riferimenti normativi: Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 114, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 356, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 365, Costituzione art. 107

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)