Sez. 2, Sentenza n. 20871 del 29/09/2009 (Rv. 609961 - 01)
PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE | "Actio negatoria servitutis" - Inesistenza a carico del proprio fondo di una servitù di veduta diretta - Onere probatorio a carico dell'attore - Oggetto - Veduta aperta in sostituzione di altra di cui l'attore non contesti o ammetta la conformità al diritto - Difformità della nuova veduta dalla preesistente - Onere probatorio dell'attore - Oggetto.
PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE
Chi agisce giudizialmente per fare dichiarare la inesistenza a carico del proprio fondo di una servitù di veduta diretta deve limitarsi a provare che sul fondo del vicino si apre una veduta a distanza inferiore a un metro e mezzo dal confine, in quanto l'art. 905 cod. civ. gli dà diritto di pretenderne l'eliminazione, mentre incombe al convenuto, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., per evitare il riconoscimento di tale diritto, fornire la prova di un titolo che gli attribuisca la servitù di veduta. Soltanto se affermi che la veduta sia stata aperta in sostituzione di un'altra veduta di cui ammetta o non contesti la conformità al diritto, l'attore deve, altresì, dimostrare il presupposto su cui si basa la sua pretesa, cioè la difformità della nuova veduta rispetto a quella preesistente.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 905, Cod. Civ. art. 1027, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)