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Sez. 2, Sentenza n. 5734 del 13/06/1994 (Rv. 487045 - 01)

Prova civile - Onere della prova - In genere | "Actio negatoria servitutis" - Inesistenza a carico del proprio fondo di una servitù di veduta diretta - Onere probatorio dell'attore - Veduta aperta in sostituzione di altra di cui l'attore non contesti o ammetti la conformità al diritto - Difformità della nuova veduta dalla preesistente - Onere probatorio dell'attore.
Stato
decisa il 1994-06-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/487045-01

Prova civile - Onere della prova - In genere

Chi agisce giudizialmente per fare dichiarare la inesistenza a carico del proprio fondo di una servitù di veduta diretta deve limitarsi a provare che sul fondo de vicino si aprono delle vedute a distanza inferiore a un metro e mezzo dal confine, in quanto l'art. 905 cod. civ. gli dà il diritto di pretenderne l'eliminazione, e incombe al convenuto, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., per evitare il riconoscimento di tale diritto, fornire la prova di un titolo che gli attribuisca la servitù di veduta, atteso che solo se l'attore affermi che la veduta sia stata aperta in sostituzione di un'altra veduta di cui ammetta o non contesti la conformità al diritto, deve, altresì, dimostrare il presupposto su cui si basa la sua pretesa, cioè la difformità della nuova veduta rispetto a quella preesistente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 905, Cod. Civ. art. 1027, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)