Sez. L, Sentenza n. 4931 del 25/09/1979 (Rv. 401591 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - DETERMINAZIONE - CRITERI - PREMIO DI BUONUSCITA PREVISTO DALL'ART 75 DEL CONTRATTO COLLETTIVO 30 AGOSTO 1967 PER GLI ADDETTI ALL'INDUSTRIA SACCARIFERA - ASSOGGETTAMENTO A CONTRIBUZIONE - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - DETERMINAZIONE - CRITERI - PREMIO DI BUONUSCITA PREVISTO DALL'ART 75 DEL CONTRATTO COLLETTIVO 30 AGOSTO 1967 PER GLI ADDETTI ALL'INDUSTRIA SACCARIFERA - ASSOGGETTAMENTO A CONTRIBUZIONE - ESCLUSIONE.*
Il premio di buonuscita dovuto, a norma dell'art 75 del CCNL del 30 agosto 1967 per gli addetti all'industria saccarifera, agli impiegati ed agli operai avventizi assunti con contratto a termine, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, non costituisce retribuzione assoggettata a contribuzione assicurativa in quanto, per la sua natura ed origine, deve essere ritenuto una Forma aggiuntiva del premio di fine lavoro, previsto per il contratto di lavoro a tempo determinato dall'art 5 della legge 18 aprile 1962, n 230 e, quindi, non assoggettato a contribuzione assicurativa, come l'indennita di anzianita, a norma dell'art 12, secondo comma, della legge 30 aprile 1969, n 230.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Legge 18/04/1962 num. 230 art. 5, Contr. Coll. 30/08/1967 num. 75, Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)