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Sez. U, Sentenza n. 143 del 08/01/1981 (Rv. 410542 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - BASE IMPONIBILE - INDENNITA DI ANZIANITA - ESCLUSIONE - PREMIO DI BUONUSCITA PER GLI AVVENTIZI ADDETTI ALL'INDUSTRIA SACCARIFERA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1981-01-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/410542-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - BASE IMPONIBILE - INDENNITA DI ANZIANITA - ESCLUSIONE - PREMIO DI BUONUSCITA PER GLI AVVENTIZI ADDETTI ALL'INDUSTRIA SACCARIFERA - ESCLUSIONE.*

La non assoggettabilita a contribuzione assicurativa (nella specie, in favore dell'INAM) dell'indennita di anzianita, ai sensi dell'art 12 secondo comma della legge 30 aprile 1969 n 153, opera anche con riguardo al premio di buonuscita per gli avventizi addetti all'industria saccarifera, introdotto con l'accordo collettivo del 7 agosto 1947, atteso che detto premio, anche dopo che ha assunto la funzione di integrazione dell'indennita di anzianita (accordo collettivo del 10 agosto 1954), ha la stessa natura e la stessa consistenza di tale indennita di anzianita, in quanto liquidato sulla base della durata del rapporto e della qualifica del lavoratore. (Conf 4931/79, mass n 401591).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Contr. Coll. 07/08/1947, Contr. Coll. 10/08/1954, DPR 30/05/1955 num. 797 art. 27, Legge 18/04/1962 num. 230 art. 5, Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)