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Sez. 5, Sentenza n. 6017 del 03/04/1998 Ud. (dep. 21/05/1998) Rv. 210538 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ IDEOLOGICA | Concessione edilizia - Richiesta - Documentazione non veritiera - Induzione in errore del pubblico ufficiale.
Stato
decisa il 1998-04-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/210538-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ IDEOLOGICA

Quando a corredo della richiesta di concessione edilizia viene allegata documentazione redatta da professionista qualificato (che assolve il pubblico servizio di fornire all'Amministrazione comunale esatte informazioni su stato dei luoghi e del ristrutturando manufatto) e tale documentazione non è veritiera (sicché il p. u. viene indotto in errore nell'ambito della sua attività di controllo con lo strumento urbanistico), il privato deve rispondere di falsità ideologica mediata in atto pubblico, ex artt.48 e 479 cod. pen.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 48, Cod. Pen. art. 479

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)