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Sez. 1, Sentenza n. 6274 del 23/01/2003 Cc. (dep. 07/02/2003) Rv. 223567 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ IDEOLOGICA | Falsificazione degli avvisi di ricevimento degli atti di citazione, in realtà mai notificati - Dichiarazione di contumacia del giudice - Reato di cui all'art.479 cod. pen. - Configurabilità.
Stato
decisa il 2003-01-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/223567-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ IDEOLOGICA

È configurabile il reato di falso ideologico per induzione (art.48 e 479 cod. pen.) nella condotta di colui che, mediante la falsificazione delle cartoline di ricevimento degli atti di citazione - i quali apparivano, pertanto, debitamente notificati ai convenuti mentre, in realtà, le notificazioni non avevano avuto esecuzione -, induca il giudice a pronunciare la dichiarazione di contumacia.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 48, Cod. Pen. art. 479

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)