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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 18747 del 13/09/2011 (Rv. 618981 - 01)

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Espulsione - Protezione internazionale - Pendenza del procedimento - Inespellibilità - Condizioni - Prova documentale della domanda - Onere del richiedente - Sussistenza - Conseguenze.
Stato
decisa il 2011-09-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/618981-01

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI

In tema di espulsione dello straniero, l'art. 10, comma 4, del d.lgs. 7 luglio 1998, n. 286, nell'escludere la legittimità del provvedimento di espulsione per i soggetti che versino nelle condizioni "previste dalle disposizioni vigenti in tema di asilo politico, di status di rifugiato, di misure di protezione temporanee per motivi umanitari", postula che lo straniero, nell'impugnare l'eventuale decreto di espulsione, fornisca la prova documentale della proposizione dell'istanza di riconoscimento di una misura di protezione internazionale, non potendo, per converso, procedersi all'annullamento del provvedimento sulla base della sola asserzione dell'opponente. Ne consegue che il giudice di pace, in sede di giudizio relativo all'espulsione, nel rigettare la domanda dello straniero, non può omettere di prendere in considerazione le prove documentali e testimoniali, offerte dal ricorrente per dimostrare la pendenza di tale procedura.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 10 com. 4 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)