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Sez. 1, Sentenza n. 8067 del 04/06/2002 (Rv. 554854 - 01)

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Espulsione - Impugnazione - Asserita "status" di rifugiato - Prova documentale della proposizione della domanda di relativo riconoscimento - Onere dello straniero - Sussistenza.
Stato
decisa il 2002-06-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/554854-01

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI

In tema di espulsione dello straniero, l'art. 10 comma 4 del D.lgs. 286/1998, nell'escludere la legittimità del provvedimento di espulsione per i soggetti che versino nelle condizioni "previste dalle disposizioni vigenti in tema di asilo politico, di status di rifugiato, di misure di protezione temporanee per motivi umanitari", postula che lo straniero, nell'impugnare l'eventuale decreto di espulsione, fornisca la prova documentale della proposizione dell'istanza di riconoscimento di una delle condizioni predette (nella specie, dello "status" di rifugiato), non potendo, per converso, il giudice di merito annullare il provvedimento "de quo" sulla sola base dell'asserzione dello straniero stesso.

Riferimenti normativi: Legge 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 2 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)