Sez. U, Sentenza n. 3509 del 16/10/1976 (Rv. 382264 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - CATEGORIE - IMPRESE DI TRAPUNTERIA - NATURA ARTIGIANA O INDUSTRIALE - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - CATEGORIE - IMPRESE DI TRAPUNTERIA - NATURA ARTIGIANA O INDUSTRIALE - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Per stabilire se le imprese di trapunteria debbano, considerarsi ai fini dei contributi per le assicurazioni sociali, come artigiane o come industriali, la legge 5 luglio 1965 n 833, art 1, rinvia ai criteri - fondati, per le imprese costituite in Forma cooperativa o societaria, sul rapporto quantitativo tra capitale e lavoro - della legge 25 luglio 1956 n 860. Per qualificare dette imprese per il periodo anteriore all'entrata in vigore della legge n 833 del 1965, devesi aver riguardo al DM 2 febbraio 1948, che le qualificava tutte come artigiane.*
Riferimenti normativi: DM 02/02/1948, Legge 25/07/1956 num. 860 art. 3, Legge 05/07/1965 num. 833 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)