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Sez. L, Sentenza n. 259 del 12/01/1980 (Rv. 403648 - 01)

ARTIGIANATO - IMPRESA ARTIGIANA - IN GENERE - REQUISITI STABILITI DALLA LEGGE N 860 DEL 1956 - RILEVANZA - ESTENSIONE- OBBLIGO CONTRIBUTIVO PER GLI ASSEGNI FAMILIARI PER IL PERIODO SUCCESSIVO ALL'1 LUGLIO 1965 - INCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1980-01-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/403648-01

ARTIGIANATO - IMPRESA ARTIGIANA - IN GENERE - REQUISITI STABILITI DALLA LEGGE N 860 DEL 1956 - RILEVANZA - ESTENSIONE- OBBLIGO CONTRIBUTIVO PER GLI ASSEGNI FAMILIARI PER IL PERIODO SUCCESSIVO ALL'1 LUGLIO 1965 - INCLUSIONE.*

Le caratteristiche della 'impresa artigianà, definite a tutti gli effetti, dalla legge 25 luglio 1956, n 860, sono rilevanti non solo in ordine agli istituti da questa specificamente considerati ma anche in ordine agli istituti previsti, in relazione alle imprese aventi la medesima natura, da altri provvedimenti legislativi. In particolare alla legge n 860 del 1956, invece che al DM 2 febbraio 1948, occorre fare riferimento (alla stregua della normativa di cui agli artt 20 della stessa legge, 6 e 25 legge 17 ottobre 1961 n 1038 e 1 legge 5 luglio 1965 n 833) per quanto attiene ai requisiti della impresa artigiana in relazione all'Obbligo contributivo per gli assegni familiari per il periodo posteriore al primo luglio 1965. (V 3509/76, mass n 382264; (V 3171/71, mass n 354554; (V 590/71, mass n 350302).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2083, Legge 25/07/1956 num. 860 art. 1, Legge 25/07/1956 num. 860 art. 2, Legge 25/07/1956 num. 860 art. 3, Legge 25/07/1956 num. 860 art. 4, Legge 25/07/1956 num. 860 art. 5, Legge 25/07/1956 num. 860 art. 20, Legge 17/10/1961 num. 1038 art. 6, Legge 17/10/1961 num. 1038 art. 25, Legge 05/07/1965 num. 833 art. 1, Legge 05/07/1965 num. 833 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)