Sez. 3, Sentenza n. 460 del 01/03/1967 (Rv. 326406 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - IN GENERE - LIMITAZIONI AL GODIMENTO DELLA COSA LOCATA AD OPERA DI TERZI - IMMISSIONI DI CALORE - ELIMINAZIONE - RISARCIMENTO DEL DANNO - RIVALSA NEI CONFRONTI DEGLI AUTORI.*
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - IN GENERE - LIMITAZIONI AL GODIMENTO DELLA COSA LOCATA AD OPERA DI TERZI - IMMISSIONI DI CALORE - ELIMINAZIONE - RISARCIMENTO DEL DANNO - RIVALSA NEI CONFRONTI DEGLI AUTORI.*
Se, durante lo svolgimento del contratto di locazione, si verificano fatti che determinano una limitazione nel godimento della cosa locata (nella specie, notevole immissione di calore, nell'immobile locato, proveniente da un forno attiguo) e cagionano danni, il locatore e obbligato a rimuovere l'inconveniente che impedisce il normale godimento dell'immobile ed a risarcire il danno, fermo il diritto di rivalsa nei confronti del terzo, ove la causa dei danni lamentati sia ad esso imputabile. (Cfr. 378-62).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1575
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)