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Sez. 3, Sentenza n. 4537 del 04/12/1976 (Rv. 383257 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONE DEL LOCATORE - VIZI DELLA COSA LOCATA - RISARCIMENTO DEI DANNI DEL CONDUTTORE - OBBLIGO DEL LOCATORE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1976-12-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/383257-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONE DEL LOCATORE - VIZI DELLA COSA LOCATA - RISARCIMENTO DEI DANNI DEL CONDUTTORE - OBBLIGO DEL LOCATORE - LIMITI.*

A norma dell'art 1578 secondo comma cod civ, il locatore e tenuto a risarcire il conduttore dei danni derivanti da vizi della cosa locata (nella specie, da imperfezioni di progettazione e costruzione dell'impianto fognario), ancorche imputabili a terzi, salvo che provi di aver senza colpa ignorato l'esistenza dei vizi medesimi. (V 1008/71, mass n 350982; (V 460/67, mass n 326406).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1578

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)