Sez. 5, Sentenza n. 14142 del 05/06/2013 (Rv. 627159 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Ipotesi di non punibilità di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 472 del 1997 - Obiettiva incertezza normativa - Nozione - Estensione all'obbligazione concernente il tributo - Esclusione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE
In tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie (nella specie, afferenti all'imposta di pubblicità ed affissioni ex art. 12 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507), l'art. 6 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, stabilisce una ipotesi di non punibilità, vale a dire l'esclusione dell'applicazione di sanzioni amministrative, per il caso di obiettiva incertezza "sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono"; ne consegue che tale previsione, concernente esclusivamente le sanzioni, non tocca l'obbligazione concernente il tributo.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 12, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)