Sez. 5, Sentenza n. 4685 del 23/03/2012 (Rv. 622243 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Obiettiva incertezza normativa - Nozione - Accertamento - Fattispecie in materia di individuazione delle disposizioni normative applicabili "ratione temporis" ai fini dell'IVA dovuta per la vendita di terreno edificabile.
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE
In tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, per incertezza normativa obiettiva, quale causa di esenzione del contribuente da responsabilità, deve intendersi la situazione che si crea per effetto dell'azione di tutti i formanti del diritto, tra i quali, in primo luogo, ma non esclusivamente, la produzione delle norme, il cui accertamento è rimesso all'esclusiva valutazione del giudice. Ne consegue che detta incertezza è ravvisabile, allorchè risultino difficoltà di individuazione delle disposizioni normative dovute al difetto di esplicite previsioni di legge, ovvero oscurità o ambiguità del testo normativo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che aveva affermato la sussistenza di una situazione di incertezza normativa obiettiva in tema di IVA dovuta per la vendita di un terreno edificabile effettuata nel 1997 da parte di società che, nel medesimo anno, non aveva svolto attività agricola, attesa la difficoltà di individuazione delle disposizioni normative applicabili "ratione temporis").
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 1, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 6 CORTE COST., Legge 27/07/2000 num. 212 art. 10, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 34 com. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)