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Sez. 5, Ordinanza n. 2560 del 09/11/1995 Cc. (dep. 18/12/1995) Rv. 203580 - 01

Competenza - Rimessione del processo - Casi - In genere | Temuta parzialità del pubblico ministero - Turbativa all'esercizio della giurisdizione - Possibilità - Esclusione - Ragione: natura di parte dell'organo della pubblica accusa - Limite: coinvolgimento di tutti i membri dell'ufficio, con riflessi negativi sulla serenità del Fattispecie: addotta prevenzione del magistrato esplicante le funzioni di pubblico ministero.
Stato
decisa il 1995-11-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/203580-01

Competenza - Rimessione del processo - Casi - In genere

In tema di rimessione del processo, la temuta parzialità del pubblico ministero rimane estranea alle possibili turbative al corretto esercizio della giurisdizione. Ciò perché l'organo della pubblica accusa è parte, sicché i suoi comportamenti, pur se ispirati a "conflittualità preconcetta ed abnorme", sono apprezzabili sotto lo specifico profilo solo se coinvolgono tutti i componenti dello stesso ufficio e, superando i limiti dell'ordinaria dialettica processuale, siano suscettibili di produrre riflessi negativi sulla serenità e sulla correttezza del giudizio. (Fattispecie nella quale l'imputato aveva addotto la prevenzione mostrata nei suoi confronti dal magistrato che svolgeva le funzioni di pubblico ministero).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 45 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 45 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)