Sez. 1, Ordinanza n. 5682 del 13/10/1997 Cc. (dep. 06/11/1997) Rv. 208732 - 01
COMPETENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - RIMESSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Opinioni espresse o atteggiamenti assunti dal P.M. nel corso delle indagini preliminari - Rilevanza - Esclusione - Ragione.
COMPETENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - RIMESSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE
Ai fini della rimessione del processo, deve escludersi rilievo autonomo agli atteggiamenti assunti o alle opinioni espresse dal pubblico ministero nel corso dell'attività investigativa propria delle indagini preliminari, giacché questi, nel vigente sistema riveste pur sempre la qualità di parte, le cui strategie investigative o processuali non si sottraggono comunque al doveroso controllo del giudice, sicché la temuta parzialità dell'ufficio del P.M., o addirittura del titolare dell'ufficio della procura della Repubblica, non può giammai, di per sè, essere considerata ragione di turbativa del sereno svolgimento del processo, idonea a legittimare la "translatio judicii", a meno che l'atteggiamento persecutorio del P.M., superando i limiti dell'ordinaria dialettica processuale, sia suscettibile di produrre riflessi negativi sulla serenità e correttezza del giudizio.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 45 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 45 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)