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Sez. 2, Sentenza n. 2209 del 15/02/2002 (Rv. 552311 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - IN GENERE | Nullità del contratto per contrasto con norme imperative - Clausola penale - Estensione della nullità.
Stato
decisa il 2002-02-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/552311-01

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - IN GENERE

La nullità del contratto per contrasto con norme imperative ne travolge tutte le clausole e, quindi, anche la clausola penale, della quale la validità del contratto costituisce presupposto logico e giuridico.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1382

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)