Sez. 2, Sentenza n. 5276 del 07/05/1993 (Rv. 482261 - 01)
Contratti in genere - Invalidità - Nullità del contratto - In genere | Pretesa fatta valere in giudizio basata sull'assunta validità del contratto - Nullità del contratto derivante da circostanze ad esso estranee allegate da una parte - Iniziative del giudice dirette a reperire elementi posti a base della nullità in caso di inerzia della parte - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie.
Contratti in genere - Invalidità - Nullità del contratto - In genere
Il principio della rilevabilità d'ufficio della nullità del contratto in ogni stato e grado del giudizio (art. 1421 cod. civ.) deve essere coordinato sia con il principio dispositivo dell'azione, desumibile dagli artt. 99 e 112 cod. proc. civ., sia con quello dell'onere della prova e della disponibilità della prova stessa. Pertanto, nel caso in cui la pretesa fatta valere in giudizio sia ancorata all'assunta validità del contratto ma la nullità di questo non risulti dal suo stesso contenuto, bensì derivi da circostanze ad esso estranee, allegate da una parte, il giudice non può assumere iniziative dirette non alla declaratoria di una nullità derivante da elementi già acquisiti, ma a reperire, nell'inerzia della parte, detti elementi. (Nella specie, l'appaltatore convenuto dal committente per il pagamento della penale, sull'assunto della sua inadempienza, aveva eccepito la nullità del contratto per essere l'opera appaltata priva di licenza edilizia, ma non aveva fornito la dimostrazione di tale assunto).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1382, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1421, Cod. Civ. art. 1655, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 31 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)