diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 1120 del 15/02/1980 (Rv. 404607 - 01)

COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO SULLA GIURISDIZIONE - GIUDICATO IMPLICITO - PRESUPPOSTI - MANCATA IMPUGNAZIONE DI UNA SENTENZA NEL MERITO OVVERO ANNULLAMENTO CON RINVIO DISPOSTO DALLE SEZIONI UNITE DELLA SUPREMA CORTE - GIUDICATO SULLA GIURISDIZIONE PER EFFETTO DI UNA SENTENZA SU UN ALTRO PRESUPPOSTO PROCESSUALE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1980-02-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/404607-01

COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO SULLA GIURISDIZIONE - GIUDICATO IMPLICITO - PRESUPPOSTI - MANCATA IMPUGNAZIONE DI UNA SENTENZA NEL MERITO OVVERO ANNULLAMENTO CON RINVIO DISPOSTO DALLE SEZIONI UNITE DELLA SUPREMA CORTE - GIUDICATO SULLA GIURISDIZIONE PER EFFETTO DI UNA SENTENZA SU UN ALTRO PRESUPPOSTO PROCESSUALE - ESCLUSIONE.*

Un giudicato implicito sulla giurisdizione, ostativo alla deducibilita e rilevabilita d'ufficio del difetto di giurisdizione, nelle successive fasi e gradi del processo, puo verificarsi soltanto per effetto della mancata impugnazione di una sentenza nel merito, la quale presuppone la giurisdizione del giudice che l'ha emanata, ovvero in conseguenza dell'annullamento con rinvio, disposto dalle Sezioni Unite della suprema Corte, che siano state chiamate a pronunciarsi ai sensi dell'art 374 secondo comma cod proc civ, trattandosi di pronuncia proveniente dall'organo regolatore della giurisdizione, la quale comporta un necessario riscontro della potestas iudicandi del giudice adito, e non anche, pertanto, per effetto di una sentenza che abbia definitivamente pronunciato su un altro presupposto processuale, quale la Competenza, tenuto conto della Mancanza di un ordine legale sulla cognizione delle questioni pregiudiziali. (V 4894/78, mass n 394605).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 329, Cod. Proc. Civ. art. 374

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)