Sez. U, Sentenza n. 4894 del 27/10/1978 (Rv. 394605 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO SULLA GIURISDIZIONE - QUESTIONE RELATIVA ALLA GIURISDIZIONE - RILEVABILITA D'UFFICIO ANCHE IN CASSAZIONE - LIMITI - PRONUNCIA DI DIFETTO DI GIURISDIZIONE IN PRIMO GRADO - MANCATA IMPUGNAZIONE SUL PUNTO - APPELLO LIMITATO ALLA DENUNCIA DI EXTRA PETIZIONE SUL PRESUPPOSTO DELLA INAMMISSIBILITA DELL'ESAME DELLA DOMANDA PERCHE RINUNCIATA - QUESTIONE DI GIURISDIZIONE - IMPROPONIBILITA IN CASSAZIONE.*
COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO SULLA GIURISDIZIONE - QUESTIONE RELATIVA ALLA GIURISDIZIONE - RILEVABILITA D'UFFICIO ANCHE IN CASSAZIONE - LIMITI - PRONUNCIA DI DIFETTO DI GIURISDIZIONE IN PRIMO GRADO - MANCATA IMPUGNAZIONE SUL PUNTO - APPELLO LIMITATO ALLA DENUNCIA DI EXTRA PETIZIONE SUL PRESUPPOSTO DELLA INAMMISSIBILITA DELL'ESAME DELLA DOMANDA PERCHE RINUNCIATA - QUESTIONE DI GIURISDIZIONE - IMPROPONIBILITA IN CASSAZIONE.*
La rilevabilita, anche d'ufficio ed in Sede di legittimita, della questione inerente alla giurisdizione trova limite, oltre che nel caso in cui la questione medesima sia stata gia risolta dalla suprema Corte, anche quando si sia formato il giudicato, per mancata impugnazione, su una pronuncia di merito, che implichi affermazione della giurisdizione del giudice che l'ha emessa, ovvero su una esplicita statuizione sulla giurisdizione stessa. Pertanto, qualora il giudice di primo grado abbia dichiarato il proprio difetto di giurisdizione su una determinata domanda, e la relativa decisione non sia stata direttamente censurata in Sede di gravame, per intrinseca illegittimita, ma sia stata solo indirettamente investita con una denuncia di vizio di extrapetizione, sotto il profilo che quella domanda non poteva essere esaminata perche rinunciata, la questione di giurisdizione resta improponibile in Sede di ricorso per Cassazione. (V 3016/77, mass n 386578).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 329, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)