Sez. 6 - L, Ordinanza n. 167 del 07/01/2019 (Rv. 652229 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - IN GENERE | Cassazione con rinvio al giudice di primo ed unico grado - Rinvio cd. prosecutorio - Sentenza - Ricorribilità per cassazione - Necessità - Modifica, nelle more, del regime di impugnazione della decisione cassata - Irrilevanza - Fondamento - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - IN GENERE
Nell'ipotesi di cassazione con rinvio innanzi al giudice di primo ed unico grado, la sentenza del giudice di rinvio (salvo il caso di rinvio cd. restitutorio) è impugnabile in via ordinaria solo con ricorso per cassazione, senza che rilevi l'intervenuta modifica, sopravvenuta nelle more, del regime di impugnabilità della decisione cassata, atteso che il giudizio di rinvio conseguente a cassazione, pur dotato di autonomia, non dà luogo ad un nuovo procedimento, ma rappresenta una fase ulteriore di quello originario. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della Corte territoriale che aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione della sentenza del tribunale, di rigetto dell'opposizione all'esecuzione pronunciata in sede di rinvio "prosecutorio", non trovando applicazione ai giudizi non più pendenti in primo grado l'art. 49 della l. n. 69 del 2009, che ha reintrodotto l'appellabilità di dette sentenze).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 618 CORTE COST., Legge 18/06/2009 num. 69 art. 49, Legge 24/02/2006 num. 52 art. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)