Sez. 5, Sentenza n. 25145 del 19/09/2024 (Rv. 672496-01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - IN GENERE | Giudizio di rinvio - Disciplina processuale sopravvenuta - Rinvio prosecutorio e rinvio restitutorio - Distinzione - Irrilevanza - Fondamento - Conseguenze - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - IN GENERE
In tema di incidenza dello ius superveniens sul giudizio di rinvio, il giudice di merito (di primo o di secondo grado), anche in caso di nullità del processo per mancato rispetto del litisconsorzio necessario, non deve tener conto delle modifiche processuali medio tempore intervenute, a prescindere dalla distinzione tra rinvio prosecutorio e rinvio restitutorio, che ha effetto solo descrittivo, per la determinazione dei poteri del giudice nel riesame della controversia, senza alcuna ricaduta pratica in caso di disciplina processuale sopravvenuta, trattandosi in ogni caso di una fase ulteriore dell'originario procedimento. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva dichiarato tardivo l'appello proposto, oltre il termine semestrale, avverso la sentenza resa in sede di rinvio, poiché, a fronte della disciplina transitoria di cui all'art. 58 della l. n. 69 del 2009, la nuova formulazione dell'art. 327 c.p.c., così come modificato dalla riforma del 2009, non trovava applicazione, in quanto il giudizio originario era stato introdotto prima del 4 luglio 2009 e doveva continuare ad applicarsi il termine annuale di impugnazione).
Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Preleggi art. 11 CORTE COST., Legge 18/06/2009 num. 69 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)