Sez. 3, Sentenza n. 3915 del 06/12/1968 (Rv. 337425 - 01)
LOCAZIONE - INADEMPIMENTO DEL CONDUTTORE - RESTITUZIONE DELLA COSA LOCATA - RISARCIMENTO DEI DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE - CORRISPETTIVO CONVENUTO - NOZIONE - LOCAZIONE SOGGETTA A REGIME VINCOLISTICO - APPLICABILITA - CONTROVERSIA SULLA MISURA DEI CANONI DOVUTI IN CONFORMITA ALLE LEGGI VINCOLISTICHE - COMPETENZA FUNZIONALE DEL PRETORE.*
LOCAZIONE - INADEMPIMENTO DEL CONDUTTORE - RESTITUZIONE DELLA COSA LOCATA - RISARCIMENTO DEI DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE - CORRISPETTIVO CONVENUTO - NOZIONE - LOCAZIONE SOGGETTA A REGIME VINCOLISTICO - APPLICABILITA - CONTROVERSIA SULLA MISURA DEI CANONI DOVUTI IN CONFORMITA ALLE LEGGI VINCOLISTICHE - COMPETENZA FUNZIONALE DEL PRETORE.*
Il corrispettivo che il conduttore in mora nella riconsegna della cosa locata e tenuto a dare al locatore fino alla riconsegna (salvo l'Obbligo di risarcire il maggior danno), e il canone di fitto, anche nel caso di locazioni soggette al regime vincolistico. In quest'ultima ipotesi la cognizione della controversia circa la misura dei canoni dovuti, in conformita delle leggi vincolistiche, durante il periodo della mora nella riconsegna rientra, senza alcun limite di valore, nella Competenza funzionale del pretore prevista dall'art. 29 della legge 23 maggio 1950, n. 253, anche se la locazione vincolata sia gia scaduta.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST., Legge 23/05/1950 num. 253 art. 29
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)