diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 4149 del 16/06/1983 (Rv. 429101 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE - CORRISPETTIVO DOVUTO FINO ALLA RICONSEGNA - AUMENTI STABILITI DA SOPRAVVENUTE DISPOSIZIONI DI LEGGE - INCLUSIONE - RICHIESTA DEGLI AUMENTI SUDDETTI - VOLONTÀ TACITA DEL LOCATORE DI RIATTIVARE IL RAPPORTO LOCATIZIO - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1983-06-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/429101-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE - CORRISPETTIVO DOVUTO FINO ALLA RICONSEGNA - AUMENTI STABILITI DA SOPRAVVENUTE DISPOSIZIONI DI LEGGE - INCLUSIONE - RICHIESTA DEGLI AUMENTI SUDDETTI - VOLONTÀ TACITA DEL LOCATORE DI RIATTIVARE IL RAPPORTO LOCATIZIO - ESCLUSIONE - LIMITI.*

Nel corrispettivo che, ai sensi dell'art. 1591 cod. civ., il conduttore in mora nel restituire la cosa è tenuto a dare al locatore fino alla riconsegna, salvo l'Obbligo di risarcirgli il maggior danno, rientrano anche gli aumenti stabiliti da sopravvenute Disposizioni di legge (nella specie, previsti dalla legge 27 luglio 1978 n. 392), essendo l'indennizzo sempre ragguagliabile alla misura convenzionale o legale dei canoni per il tempo in cui si è protratta l'occupazione di fatto, senza che alla richiesta di siffatti aumenti possa essere ricondotta - in Mancanza di prova in contrario - la volontà del locatore di riattivare il rapporto locatizio. (V 3915/68, mass n 337425).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 68 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 71 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)