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Sez. 3, Sentenza n. 2657 del 27/10/1966 (Rv. 325105 - 01)

TRASPORTO (CONTRATTO DI) - TRASPORTO DI PERSONE - DI CORTESIA O AMICHEVOLE - DISTINZIONE DAL TRASPORTO GRATUITO - PROVA DELLA COLPA DEL VETTORE.*
Stato
decisa il 1966-10-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/325105-01

TRASPORTO (CONTRATTO DI) - TRASPORTO DI PERSONE - DI CORTESIA O AMICHEVOLE - DISTINZIONE DAL TRASPORTO GRATUITO - PROVA DELLA COLPA DEL VETTORE.*

Il trasporto gratuito di persone si distingue da quello di cortesia in quanto, mentre nel primo il vettore ha sempre un interesse mediato, ma giuridicamente rilevante ad eseguire la prestazione che ha carattere contrattuale, onde anche egli e soggetto alla presunzione di responsabilita di cui all'art 1681 cod civ, il secondo e caratterizzato dalla Mancanza sia del cennato interesse che di un vincolo negoziale, per cui non e il vettore a dover provare di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il sinistro, ma e il danneggiato che deve dimostrare la responsabilita extracontrattuale del medesimo. (Conf 389/65; 348/61).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1681

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)