Sez. 3, Sentenza n. 4410 del 14/04/1993 (Rv. 481819 - 01)
Istruzione e scuole - Istruzione primaria - Scuole materne (asili infantili) | Assistenza scolastica - Assunzione di iniziative da parte di un comune - Inosservanza degli obblighi di vigilanza del personale addetto alla scuola - Responsabilità del Comune - Natura - Diritto al risarcimento del danno - Prescrizione.
Istruzione e scuole - Istruzione primaria - Scuole materne (asili infantili)
L'assunzione di iniziative nel campo dell'assistenza scolastica da parte di un Comune, anche con riguardo alla scuola materna, costituendo un fine istituzionale di tale ente, ha natura pubblicistica: ne consegue che l'eventuale responsabilità del Comune per inosservanza degli obblighi di vigilanza del personale addetto alla scuola, va inquadrato nell'ambito della responsabilità aquiliana, ed il relativo diritto al risarcimento del danno è soggetto alla prescrizione di cui all'art. 2947 cod. civ., essendo il rapporto tra la scuola ed i genitori del minore regolato e predeterminato in tutti i suoi aspetti, senza alcun concorso della volontà del fruitore del servizio.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)