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Sez. L, Sentenza n. 7237 del 15/09/1987 (Rv. 455350 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - CASSE DI PREVIDENZA - INGEGNERI ED ARCHITETTI - ISCRITTI ALLA CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA DI CATEGORIA - PENSIONE DI INVALIDITÀ - CONDIZIONI - PERIODO DI ISCRIZIONE CON CONTRIBUZIONE RIDOTTA - CONTEMPORANEA ISCRIZIONE AD ALTRA FORMA DI PREVIDENZA OBBLIGATORIA - IRRILEVANZA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1987-09-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/455350-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - CASSE DI PREVIDENZA - INGEGNERI ED ARCHITETTI - ISCRITTI ALLA CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA DI CATEGORIA - PENSIONE DI INVALIDITÀ - CONDIZIONI - PERIODO DI ISCRIZIONE CON CONTRIBUZIONE RIDOTTA - CONTEMPORANEA ISCRIZIONE AD ALTRA FORMA DI PREVIDENZA OBBLIGATORIA - IRRILEVANZA - LIMITI.*

Ai fini del conseguimento della pensione d'Invalidità da parte degli ingegneri ed architetti iscritti alla cassa nazionale di previdenza ed assistenza di categoria - pensione per la quale è necessaria la ricorrenza della condizione soggettiva dell'iscrizione, in atto e continuativa, alla cassa suddetta da una data anteriore al compimento del quarantesimo anno di età - non rileva il periodo di iscrizione con contribuzione ridotta (al 50%) per effetto della contemporanea iscrizione ad altra Forma di previdenza obbligatoria, consentita nel regime della legge 4 marzo 1958 n. 179 (successivamente esclusa dalle leggi 11 novembre 1971 n. 1046 e 3 gennaio 1981 n. 6) in Mancanza dell'Esercizio della facoltà di prosecuzione dell'iscrizione con contributi volontari prevista dall'art. 7 della legge n. 1046 del 1971. (V 6638/86, mass n 448793).*

Riferimenti normativi: Legge 04/03/1958 num. 179, Legge 11/11/1971 num. 1046 art. 2 CORTE COST., Legge 03/01/1981 num. 6 art. 21 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)