Sez. L, Sentenza n. 7180 del 24/06/1995 (Rv. 493084 - 01)
PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI | Pensioni di anzianità - Presupposti - Periodo di iscrizione alla Cassa Nazionale di previdenza ed assistenza con contribuzione ridotta - Irrilevanza - Proposizione alla domanda ex art. 6 legge n. 1046 del 1971 - Effetti.
PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI
Ai fini del conseguimento della pensione di anzianità da parte degli ingegneri ed architetti iscritti alla Cassa Nazionale di previdenza ed assistenza della categoria, non rileva il periodo di iscrizione con contribuzione ridotta per effetto della contemporanea iscrizione ad altra forma di previdenza obbligatoria, consentita nel regime della legge 4 marzo 1958 n. 179 (successivamente esclusa dalle leggi 11 novembre 1971 n. 1046 e 3 gennaio 1981 n. 6) qualora l'assicurato non dimostri di aver tempestivamente proposto, entro il 1 gennaio 1973, la domanda prevista dall'art. 6 della menzionata legge 1046 del 1971.
Riferimenti normativi: Legge 04/03/1958 num. 179, Legge 11/11/1971 num. 1046 art. 6, Legge 03/01/1981 num. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)