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Sez. 4, Sentenza n. 112 del 10/12/1998 Ud. (dep. 05/01/1999) Rv. 212405 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME | Progettista e direttore delle opere in cemento armato ex art. 3 della legge 5 novembre 1971 n.1086 - Responsabilità - Non si estende alla predisposizione delle opere provvisorie necessarie per la realizzazione dell'opera principale - Fattispecie: lesioni colpose cagionate a causa del cedimento delle armature provvisorie di sostegno di un solaio in cemento armato.
Stato
decisa il 1998-12-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/212405-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME

La responsabilità del progettista e direttore delle opere in cemento armato ex art. 3 della legge 5 novembre 1971 n.1086 non si estende alla predisposizione delle opere provvisorie necessarie per la realizzazione dell'opera principale, predisposizione che rientra nella competenza dell'imprenditore, senza che il predetto progettista sia tenuto a sorvegliare in tale fase il modo in cui vengono realizzate le opere provvisionali, la sicurezza del materiale impiegato, la rispondenza ai requisiti richiesti dalla progettazione. (Fattispecie di lesioni colpose cagionate a causa del cedimento delle armature provvisorie di sostegno di un solaio in cemento armato, realizzate in violazione degli artt. 64 e 65 DPR 7 gennaio 1956, n.164).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 590 CORTE COST., Legge 05/11/1971 num. 1086 art. 3, DPR 07/01/1956 num. 164 art. 64, DPR 07/01/1956 num. 164 art. 65

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)