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Sez. 4, Sentenza n. 7021 del 27/04/1999 Ud. (dep. 03/06/1999) Rv. 214244 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME | Progettista delle opere in cemento armato ex art. 3 legge 5 novembre 1971 n. 1086 - Delega ai collaboratori - Omesso controllo dei risultati - Responsabilità - Esonero - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-04-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/214244-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME

In materia di opere in conglomerato cementizio armato, secondo l'esplicita previsione dell'art. 3 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, il progettista ha "la responsabilità diretta di tutte le strutture dell'opera, comunque realizzate". Pertanto, ove si sia avvalso di collaboratori, egli non si esime da responsabilità delegando ad altri tale compito, su di lui direttamente incombente, senza poi procedere ai necessari e dovuti riscontri e controlli al riguardo, facendo acriticamente propri elaborati e calcoli.

Riferimenti normativi: Legge 05/11/1971 num. 1086 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)