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Sez. 6 - , Sentenza n. 43599 del 17/11/2021 Cc. (dep. 25/11/2021) Rv. 282186 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - PLURALITÀ DI ORDINANZE | Retrodatazione ex art. 297, comma 3, cod. proc. pen. – Seconda ordinanza cautelare emessa nello stesso procedimento in una fase successiva a quella delle indagini preliminari - Operatività – Calcolo dei termini – Modalità.
Stato
decisa il 2021-11-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/282186-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - PLURALITÀ DI ORDINANZE

La regola della retrodatazione dei termini di custodia cautelare opera anche nel caso in cui, nell'ambito di uno stesso procedimento, ad un'ordinanza pronunciata nel corso delle indagini preliminari segua, nei confronti dello stesso imputato, una seconda ordinanza per fatti connessi emessa in fase dibattimentale; in tal caso, ai fini del calcolo dei termini di fase di cui all'art. 303 cod. proc. pen., deve farsi riferimento al "dies a quo" della prima misura e verificare se, per il reato della seconda ordinanza cautelare, i termini di durata di ciascuna fase siano o meno scaduti, mentre devono sommarsi i periodi di custodia subita anche in fasi eterogenee ai soli fini del calcolo dei termini di durata complessiva di cui all'art. 303, comma 4, cod. proc. pen., o del termine di durata massimo di cui all'art. 304, comma 6, cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 297 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)