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Sez. 2, Sentenza n. 20962 del 11/02/2014 Cc. (dep. 23/05/2014) Rv. 259688 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - PLURALITÀ DI ORDINANZE | Regola della retrodatazione - Richiesta di applicazione in una fase successiva a quella delle indagini preliminari - Ammissibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-02-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/259688-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - PLURALITÀ DI ORDINANZE

La regola della retrodatazione dei termini di custodia cautelare, in relazione ad una pluralità di ordinanze che dispongono la medesima misura nei confronti dello stesso imputato per fatti connessi, deve essere applicata anche se la richiesta è presentata nel corso di una fase successiva a quella delle indagini preliminari. (Fattispecie in cui l'imputato aveva fatto istanza di retrodatazione della seconda misura dopo l'emissione di decreto di giudizio immediato per i fatti oggetto della stessa, deducendo che, in applicazione del meccanismo previsto dall'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen., doveva ritenersi superato il limite di durata relativo alla fase delle indagini preliminari).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 297 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)