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Sez. 1, Sentenza n. 8607 del 05/09/1997 (Rv. 507608 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - INDENNITÀ | Domanda diretta alla corresponsione dell'indennità di occupazione legittima - Competenza "ex lege" n. 865 del 1971 - Della Corte d'appello in unico grado - Sussistenza.
Stato
decisa il 1997-09-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/507608-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - INDENNITÀ

A seguito delle modifiche alla disciplina dell'espropriazione per pubblica utilità introdotte dalla legge n. 865 del 1971 (applicabile a tutte le espropriazioni comunque preordinate alla realizzazione di opere o di interventi da parte dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni o di altri enti pubblici o di diritto pubblico anche non territoriali, per effetto dell'art. 4 della legge n. 247 del 1974), la domanda diretta alla corresponsione dell'indennità di occupazione legittima si propone, anche quando sia mancata la previa determinazione dell'indennità stessa, alla Corte d'appello quale giudice di unico grado, ai sensi dell'art. 20 della citata legge n. 865 del 1971, nel testo risultante dagli interventi operati dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 470 del 1990 e n. 365 del 1992.

Riferimenti normativi: Legge 27/06/1974 num. 247 art. 4, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)