Sez. 1, Sentenza n. 6445 del 16/07/1996 (Rv. 498591 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA | Successione di leggi - Competenza della Corte d'Appello - Sussistenza.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA
A seguito della parziale declaratoria di illegittimità costituzionale degli articoli 16 e 20 della legge 22 ottobre 1971 n. 865, ai criteri generali di indennizzo posti dalle norme rimosse (norme ad applicabilità residua per aree agricole e non edificabili), si è sostituito il previgente criterio generale dell'art. 39 della legge 25 giugno 1865 n. 2359 e quindi, con riguardo alle stesse aree, quello altrettanto generale posto dall'art. 5 bis della successiva legge 8 agosto 1992 n. 359. La competenza a conoscere delle opposizioni alla stima ed alle determinazioni della correlata indennità di occupazione spetta comunque alla Corte d'Appello, senza che assuma alcun rilievo a tal fine la mera sostituzione dell'una normativa generale ad altra - generale per le aree fabbricabili - dichiarata incostituzionale dalle sentenze n. 5 del 1980 e 223 del 1983 della Corte costituzionale.
Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 16 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 685 art. 20, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39, Legge 08/08/1992 num. 359 art. 5 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)