Sez. U, Sentenza n. 3064 del 14/10/1972 (Rv. 360833 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA - DETERMINAZIONE (STIMA) - ABITATI DANNEGGIATI DALLA GUERRA - PIANI DI RICOSTRUZIONE - INDENNITA DI ESPROPRIAZIONE - DETERMINAZIONE - CRITERI - ESTENSIONE AI PIANI DELLE ZONE DA DESTINARE AD EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA - DETERMINAZIONE (STIMA) - ABITATI DANNEGGIATI DALLA GUERRA - PIANI DI RICOSTRUZIONE - INDENNITA DI ESPROPRIAZIONE - DETERMINAZIONE - CRITERI - ESTENSIONE AI PIANI DELLE ZONE DA DESTINARE AD EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA.*
Il principio di diritto - affermato in riferimento alla legge 27 ottobre 1951, n 1402, sui piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra -, secondo cui l'indennita di espropriazione deve corrispondere al giusto prezzo che l'immobile avrebbe avuto in regime di libera contrattazione conclusa indipendentemente da ogni considerazione di influenza, negativa o positiva, delle previsioni del piano di ricostruzione sul prezzo stesso, va dichiarato estensibile alle espropriazioni disposte dalla legge 18 aprile 1962, n 167, modificata dalla legge 21 luglio 1965, n 904, sui piani delle zone da destinare ad edilizia popolare ed economica, perche unica o, quanto meno, similare e la funzione incisiva dei detti piani rispetto alla sfera giuridica dei privati proprietari degli immobili inclusi negli uni e negli altri. (Conf 2563'70, mass n 348909).*
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 167 art. 16 CORTE COST., Legge 18/04/1962 num. 167 art. 18, Legge 15/01/1885 num. 2892 art. 13 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 72, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39, Legge 21/07/1965 num. 904 art. 1, Legge 21/07/1965 num. 904 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)