Sez. 1, Sentenza n. 1152 del 24/03/1977 (Rv. 384818 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE - AREE FABBRICABILI - ESPROPRIAZIONI DISPOSTE PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N 865 DEL 1971 - INDENNITA - DETERMINAZIONE - VALORE VENALE DEI BENI - CRITERI.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE - AREE FABBRICABILI - ESPROPRIAZIONI DISPOSTE PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N 865 DEL 1971 - INDENNITA - DETERMINAZIONE - VALORE VENALE DEI BENI - CRITERI.*
In tema di espropriazioni di aree fabbricabili da destinare all'edilizia economica e popolare, disposte ai sensi della legge 18 aprile 1962 n 167 (parzialmente modificata dalla legge 21 luglio 1965 n 904), e prima dell'entrata in vigore della legge 22 ottobre 1971 n 865, il valore venale dei beni, da prendere a base per la Determinazione dell'indennita, deve corrispondere al giusto prezzo che i beni medesimi avrebbero in una libera contrattazione, ove conclusa indipendentemente dall'influenza, positiva o negativa, del piano edilizio di zona compilato ed approvato in attuazione della predetta legge n 167 del 1962. (Conf 3179/72, mass n 360967; (Conf 3064/72, mass n 360833).*
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39, Legge 18/04/1962 num. 167 art. 9 CORTE COST., Legge 18/04/1962 num. 167 art. 12 CORTE COST., Legge 21/07/1965 num. 904 art. 1, Legge 22/10/1971 num. 865 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)