Sez. L, Ordinanza n. 26390 del 10/10/2024 (Rv. 672589-01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO | Responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 c.c. - Portata - Danno da esposizione del lavoratore a polveri di amianto - Adozione delle cautele imposte dalle conoscenze dell'epoca di insorgenza - Conoscenza della pericolosità da parte del datore - Onere probatorio gravante sullo stesso - Contenuto - Norme per il trattamento dell'amianto contenute nel d.lgs. n. 277 del 1991 - Irrilevanza.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO
La responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 c.c. è volta a sanzionare l'omessa predisposizione di misure atte a preservare la salute del lavoratore nei luoghi di lavoro, tenuto conto della concreta realtà aziendale e della possibilità di venire a conoscenza e d'indagare l'esistenza di fattori di rischio in un dato momento storico; pertanto, qualora sia accertato che il danno alla salute è stato causato dalla nocività dell'attività lavorativa per esposizione a polveri di amianto, la cui pericolosità era conosciuta al tempo di svolgimento della stessa, il datore di lavoro ha l'onere di provare, pur in assenza di una specifica disposizione preventiva, l'adozione di misure generiche di prudenza necessarie a preservare dal rischio espositivo secondo le conoscenze del tempo, non rilevando che il rapporto di lavoro si sia svolto prima dell'introduzione di specifiche norme per il trattamento dell'amianto, quali quelle del d.lgs. n. 277 del 1991.
Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/08/1991 num. 277 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)