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Sez. 3, Ordinanza n. 34419 del 24/12/2024 (Rv. 673336-01)

RESPONSABILITA' CIVILE - CAUSALITA' (NESSO DI) | Responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 c.c. - Portata - Danno da esposizione del lavoratore a polveri di amianto - Adozione delle misure idonee ad impedire o ridurre la dispersione delle polveri nell'ambiente di lavoro - Fondamento - Accertamento della specifica nocività rispetto a determinate patologie - Irrilevanza - Acquisizione della certezza scientifica sul nesso causale tra esposizione alla sostanza nociva e patologia letale - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2024-12-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/673336-01

RESPONSABILITA' CIVILE - CAUSALITA' (NESSO DI)

In tema di responsabilità dell'imprenditore per il danno da esposizione del lavoratore a polveri di amianto, ex art. 2087 c.c., il datore di lavoro ha l'onere di provare l'adozione di misure idonee a impedire o a ridurre lo sviluppo e la dispersione delle polveri nell'ambiente di lavoro, a prescindere sia dall'accertamento di una specifica nocività rispetto a determinate patologie - essendo comunque accertata la nocività della polvere (di qualsiasi sostanza) per l'apparato respiratorio - sia dall'acquisizione della certezza scientifica sul nesso causale fra esposizione alla sostanza nociva e patologia diversa (e letale) rispetto a quella per la quale la nocività è già accertata all'epoca dello svolgimento dell'attività lavorativa.

Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., DPR 19/03/1956 num. 303 art. 21

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)